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Nuovo Codice della strada, cosa cambia per i pedoni: smartphone, visibilità e attraversamenti

di Emiliano Ragoni - 26/08/2026

1. Le nuove regole sono ancora una bozza

Divieto di usare lo smartphone mentre si attraversa, obbligo di rendersi visibili e maggiore prudenza prima di impegnare la carreggiata: il testo base del futuro Codice della strada prevede diverse novità per i pedoni.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato di avere trasmesso i materiali di lavoro del nuovo Codice a oltre cento operatori e associazioni di settore, nell’ambito di una consultazione. Il testo può quindi essere modificato prima della sua adozione.

Come abbiamo detto in questo articolo, dove abbiamo parlato delle novità per gli automobilisti, non si tratta delle disposizioni già introdotte dalla legge n. 177 del 2024, entrata in vigore il 14 dicembre 2024. Quella legge ha modificato il Codice esistente e ha conferito al Governo una delega per la successiva revisione complessiva. Il disegno di legge C.2713-B, destinato a prorogare tale delega, risulta ancora all’esame del Parlamento.

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2. Smartphone vietato durante l’attraversamento

Una delle novità più rilevanti contenute nella bozza riguarda l’impiego dei dispositivi elettronici. Il pedone non potrebbe utilizzare smartphone, telefoni, tablet, computer portatili e apparecchi analoghi mentre attraversa la strada o cammina direttamente sulla carreggiata.

Il divieto non riguarderebbe, invece, chi utilizza il telefono camminando sul marciapiede. Sarebbero previste anche alcune eccezioni. L’uso del dispositivo rimarrebbe consentito in una situazione di urgenza oppure attraverso il vivavoce o un auricolare, purché il pedone conservi un’adeguata capacità di percepire i rumori provenienti da entrambe le direzioni.

Per la violazione del nuovo divieto la bozza indica una sanzione di 75 euro.

3. Prima di attraversare: fermarsi e farsi vedere

La bozza introduce obblighi più dettagliati anche prima di impegnare la carreggiata. Il pedone dovrebbe fermarsi e verificare che i conducenti dei veicoli in arrivo lo abbiano visto e stiano effettivamente rallentando o fermandosi per concedergli la precedenza.

Durante l’attraversamento dovrebbe inoltre evitare movimenti improvvisi o imprevedibili e cambi repentini di traiettoria, salvo che siano resi necessari da una situazione di pericolo. L’obiettivo dichiarato è ridurre quei comportamenti che possono rendere impossibile per il conducente prevedere la direzione seguita dal pedone.

Questa previsione aggiungerebbe un dovere di prudenza in capo a chi attraversa, ma, chiaramente, non sarà interpretata come un’abolizione della precedenza del pedone sulle strisce o degli obblighi imposti ai conducenti.

4. Giubbotto riflettente e luce in caso di scarsa visibilità

Il testo base prevede anche l’obbligo di rendersi visibili quando si cammina sulla carreggiata fuori dai centri abitati, di notte e in assenza di illuminazione pubblica. In queste condizioni il pedone dovrebbe indossare un giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

L’obbligo scatterebbe anche di giorno nelle gallerie e in presenza di nebbia, neve, forte pioggia o di qualsiasi altra condizione capace di ridurre sensibilmente la visibilità.

In alternativa al giubbotto o alle bretelle, la bozza consentirebbe di utilizzare un dispositivo capace di proiettare orizzontalmente una luce arancione in tutte le direzioni oppure un altro sistema di illuminazione adeguato. Non sarebbe quindi un obbligo generalizzato per chi cammina in città, ma una prescrizione riferita alla circolazione sulla carreggiata in condizioni particolarmente rischiose.

5. I nuovi divieti di attraversamento

La bozza rende più dettagliate anche le situazioni nelle quali il pedone non potrebbe attraversare. In particolare, sarebbe vietato farlo:

  • fuori dai centri abitati, in prossimità o in corrispondenza di curve e dossi;
  • di corsa o senza fermarsi, quando si entra sulla carreggiata passando tra veicoli parcheggiati, mezzi incolonnati o altri ostacoli che limitano la visuale;
  • sulle strade con carreggiate separate da barriere, al di fuori degli attraversamenti pedonali, anche quando le strisce distano più di 100 metri;
  • sulle strade nelle quali la circolazione dei pedoni è espressamente vietata.

Anche questi divieti appartengono al testo in consultazione e diventeranno applicabili soltanto se saranno confermati nel provvedimento definitivo.

6. Cosa è effettivamente obbligatorio oggi

Gli obblighi attualmente in vigore sono quelli indicati dall’articolo 190 del Codice della strada. I pedoni devono innanzitutto utilizzare marciapiedi, banchine, viali e altri spazi riservati. Quando questi mancano o risultano impraticabili, possono camminare sul margine della carreggiata causando il minore intralcio possibile.

Fuori dai centri abitati devono procedere in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle strade a doppio senso. Sulle carreggiate a senso unico devono invece utilizzare il margine destro rispetto alla direzione dei veicoli. Da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba, sulle strade extraurbane prive di illuminazione pubblica, devono camminare in fila unica.

Per attraversare devono utilizzare strisce pedonali, sottopassi e sovrappassi quando esistono entro 100 metri. Se queste strutture non sono presenti o si trovano a una distanza maggiore, possono attraversare perpendicolarmente alla carreggiata, prestando la necessaria attenzione.

È inoltre vietato attraversare diagonalmente le intersezioni, sostare o indugiare senza necessità sulla carreggiata, ostacolare il passaggio sostando in gruppo vicino alle strisce e attraversare davanti ad autobus, filobus o tram fermi alla fermata. Quando attraversano in una zona priva di strisce, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli.

Oggi non esiste invece un obbligo generale di indossare il giubbotto riflettente e non è prevista una specifica multa di 75 euro per l’uso dello smartphone durante l’attraversamento. L’ACI raccomanda comunque di evitare dispositivi capaci di distrarre e di utilizzare indumenti chiari o riflettenti quando la visibilità è ridotta.

Resta inoltre valido il principio generale dell’articolo 140: tutti gli utenti della strada, pedoni compresi, devono comportarsi in modo da non creare pericolo o intralcio e salvaguardare la sicurezza della circolazione. La violazione delle disposizioni dell’articolo 190 è attualmente punita con una sanzione da 26 a 102 euro.

7. La precedenza sulle strisce resta ai pedoni

Il quadro attualmente vigente non lascia dubbi sulla precedenza. Quando il traffico non è regolato da agenti o semafori, l’articolo 191 del Codice della strada impone ai conducenti di rallentare e fermarsi per lasciare passare i pedoni che stanno attraversando sulle strisce o si trovano nelle loro immediate vicinanze.

Se la strada è priva di attraversamenti pedonali, il pedone deve dare la precedenza prima di entrare sulla carreggiata. Una volta iniziato l’attraversamento, però, i conducenti devono consentirgli di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

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