
Il divieto di sosta temporaneo è una misura adottata per esigenze specifiche, come lavori stradali, traslochi, eventi pubblici o operazioni di pulizia. È regolamentato dall’articolo 6, comma 4, lettera f del Codice della Strada, che impone all’ente proprietario della strada di segnalare il divieto con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’inizio della sua validità. La segnaletica deve essere chiara, visibile e indicare con precisione date, orari e aree interessate.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5663/2015), la multa è valida anche se il cartello di divieto è stato posizionato dopo che l’auto era già parcheggiata. Questo significa che l’automobilista ha la responsabilità di controllare periodicamente la situazione del parcheggio per eventuali variazioni temporanee della segnaletica. Non esiste invece un obbligo formale di notifica personale ai cittadini residenti o agli automobilisti, essendo sufficiente l’esposizione corretta della segnaletica sulla strada interessata. Quindi non è inverosimile che si possano verificare casi come questo:
Immaginiamo un automobilista che parcheggia la propria auto nel consueto posto riservato ai residenti. È lunedì sera. Il giorno seguente parte per le vacanze o per un viaggio di lavoro che lo terrà lontano per una settimana. Nel frattempo, il mercoledì, vengono installati dei cartelli temporanei di divieto di sosta con rimozione forzata. Trascorse 48 ore, arriviamo al venerdì, ma il nostro automobilista non è ancora rientrato. Scatta quindi la rimozione forzata del veicolo. Il lunedì successivo, al ritorno dal viaggio, l’automobilista non trova più l’auto dove l’aveva lasciata. Preoccupato, contatta la polizia locale e scopre che il veicolo è stato portato in un deposito.
L’annullamento della multa è possibile solo nei seguenti casi:
Come abbiamo visto, il divieto di sosta temporaneo comporta la rimozione forzata perché il veicolo costituisce intralcio alla circolazione o alla sicurezza. I costi, a carico del proprietario, comprendono:
In caso di rimozione, è possibile contestare il provvedimento presentando ricorso al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso può essere accolto in caso di irregolarità nella procedura, nella segnaletica, o nella mancata osservanza del preavviso previsto dalla legge.
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