
Il libro autovelox in Italia si arricchisce di un altro inatteso capitolo. La pronuncia n.10365/2025 del 14.03.2025 della Corta di Cassazione conferma i sequestri dei rilevatori elettronici T-Exspeed 2.0. Secondo la sentenza, l’articolo 142 comma 6 del Codice della Strada e l’articolo 192 indicano rispettivamente che solo le apparecchiature “debitamente omologate” possono essere ritenute valide fonte di prova per stabilire il superamento di un limite, specificando che non sussistono vuoti normativi. La Corte, quindi, esclude ogni possibile incertezza normativa, differenziando chiaramente il concetto di “omologazione” da quello di “approvazione”.
La Corte di Cassazione, confermando i sequestri degli apparecchi T-Exspeed 2.0, che sono stati l’oggetto dell’indagine della Procura della Repubblica di Cosenza, muove l’accusa di frode nei confronti dell’imprenditori che li ha forniti, reo di aver consegnato ai comuni dispositivi non conformi rispetto a quanto precedentemente pattuito.
La Corte ha inoltre respinto la linea difensiva dell’imprenditore che sosteneva che la legge era stata ondivaga sulla questione dell’omologazione.
Altvelox -Associazione Nazionale Tutela Utente della Strada– riporta che da giugno 2024 al 10.03.2025 ha depositato 98 denunce querele, contestando presunti reati in capo ad amministratori pubblici e società private che hanno venduto, acquistato, noleggiato e utilizzano tutt’oggi strumenti elettronici privi di debita omologazione.
Le denunce sottolineano:
Tutto chiaro quindi? Assolutamente no. Lo scorso gennaio, il Ministero dell’Interno ha provato a “mettere una pezza” ai tanti ricorsi che negli ultimi mesi i cittadini hanno mosso contro l’improprio utilizzo di autovelox non omologati (QUI l’articolo). Gli automobilisti avevano basato i loro contenziosi sui motivi dell’ordinanza con la quale la Cassazione nello scorso mese di aprile aveva annullato una multa effettuata con un apparecchio non omologato a un automobilista pizzicato a viaggiare a 97 km/h quando il limite era di 90 (sentenza n° 10505/2024, seguita dalle n. 24492 e 20913 di luglio) . Secondo questa sentenza, un apparecchio approvato non equivale a omologato.
Il Viminale però il 23 gennaio 2025 ha inviato una circolare alle Prefetture, all’interno nella quale comunica il parere dell’Avvocatura di Stato, che sconfessa quanto sentenziato dalla Cassazione, equiparando omologazione e approvazione.
Secondo l’Avvocatura di Stato c’è la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell’omologazione che dell’approvazione.
Ad oggi manca ancora una normativa chiara che riporti tutte le specifiche tecniche che deve avere un autovelox per essere omologato. Per garantire l’uniformità interpretativa sulla tematica autovelox è stato istituito un tavolo tecnico presso il MIT con i rappresentanti del Viminale, dell’associazione dei comuni Anci e del Ministero delle Imprese e del made in Italy.
La Procura della Repubblica di Cosenza, che ha avviato le indagini, potrebbe notificare a breve gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, con il possibile rinvio a giudizio degli indagati. La domanda ora è se anche le altre procure seguiranno la stessa strada.
L’ultima sentenza della Cassazione, secondo la quale è necessario che gli apparecchi debbano essere omologati, quindi, apre nuovamente la porta a una (potenziale) pioggia di ricorsi. Ciò significa che sussiste il rischio, concreto, che i comuni che impiegano dispositivi non omologati possano vedersi annullare le multe comminate agli automobilisti.
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