Non è ancora il decreto definitivo, ma la direzione è ormai chiara. La nuova disciplina sugli autovelox, attesa in Gazzetta nei primi giorni di maggio, punta a chiudere la stagione delle incertezze. Verrà quindi fatta chiarezza su dispositivi censiti, prototipi omologati, tarature più tracciabili con divieto d’uso per gli strumenti che non superano le verifiche.
Gli autovelox, chiaramente, non spariranno dalle strade italiane. Cambierà, però, il modo in cui potranno essere utilizzati. Dopo anni di ricorsi, sentenze e polemiche sulla differenza tra apparecchi “approvati” e “omologati”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato il nuovo percorso normativo per riordinare il settore. Il testo oggi disponibile non è ancora un decreto definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale; la fonte ufficiale è lo schema notificato a Bruxelles con numero TRIS 2026/0053/IT, ricevuto dalla Commissione europea il 3 febbraio 2026 e soggetto a periodo di stand still (fermo) fino al 4 maggio.
Finché il decreto non sarà perfezionato e pubblicato, resta in vigore l’attuale quadro normativo. Ma il contenuto dello schema consente già di capire come cambierà il sistema. Dovrebbe esserci più trasparenza per gli automobilisti, più obblighi per Comuni ed enti proprietari delle strade, più responsabilità per produttori e gestori degli apparecchi.
Il primo cambiamento è già partito con il censimento nazionale. Dal 28 novembre 2025 il MIT ha messo online l’elenco ufficiale dei dispositivi di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio nazionale. Gli enti hanno dovuto comunicare marca, modello, versione, matricola quando presente, estremi del decreto di approvazione o omologazione, collocazione chilometrica e direzione di marcia. Secondo il Ministero, questo passaggio è essenziale per garantire la piena legittimità d’uso degli strumenti.
Quindi, un autovelox non potrà più “vivere” in una zona grigia. Per essere utilizzato legittimamente dovrà essere comunicato al MIT e risultare nel sistema. La piattaforma telematica e il portale pubblico diventano così il primo filtro di trasparenza. Per gli automobilisti significa poter verificare l’esistenza del dispositivo; per le amministrazioni significa dover dimostrare che quello strumento è censito e correttamente identificato.
Il secondo passaggio riguarda l’omologazione. Lo schema di decreto sposta il baricentro sul “prototipo”. Il MIT dovrà accertare che il dispositivo, nella sua configurazione essenziale, sia idoneo a misurare la velocità e rispetti i requisiti tecnici previsti. Una volta superata la procedura, il Ministero rilascerà il decreto di omologazione del prototipo, pubblicato sul sito istituzionale.
La novità più concreta, però, riguarda taratura e verifiche di funzionalità. Lo schema stabilisce che ogni apparecchio debba mantenere nel tempo le prestazioni richieste. Se la taratura ha esito negativo, il dispositivo non potrà essere utilizzato fino a una nuova taratura positiva. Lo stesso varrà per le verifiche di funzionalità; se non vengono superate, l’apparecchio dovrà restare spento.
È questo il punto destinato ad avere l’impatto più immediato sulle strade. Non basterà installare un apparecchio e lasciarlo funzionare. Il suo ciclo di vita dovrà essere documentato. L’obiettivo dichiarato è evitare che strumenti non più affidabili continuino a produrre sanzioni. Un autovelox dovrà essere riconoscibile, censito, tecnicamente conforme e periodicamente controllato.
Il decreto introduce anche controlli di conformità sulla produzione. Saranno affidati a organismi accreditati e autorizzati dal MIT. Per le nuove richieste di omologazione sarà obbligatoria la certificazione secondo lo schema ISO 9001 (standard che definisce i requisiti per la predisposizione di un sistema di gestione della qualità). In assenza di certificazione, i controlli diventeranno più frequenti. Le verifiche potranno riguardare anche dispositivi già in uso, con controlli presso stabilimenti produttivi, rete commerciale e apparecchi installati.
Resta poi il tema delicato degli autovelox già presenti sulle strade. Lo schema contiene un regime transitorio. I dispositivi conformi ai prototipi indicati nell’Allegato B “si intendono omologati”. Per questi apparecchi sarà necessario aggiornare la targhetta identificativa entro la prima taratura utile, aggiungendo gli estremi del nuovo decreto. Gli altri dispositivi, soprattutto quelli approvati prima del decreto del 2017, potranno seguire una procedura di omologazione integrando la documentazione tecnica richiesta.
Non cambia invece, almeno nella logica generale, la finalità degli autovelox. Il ministro Matteo Salvini nei suoi interventi ha più volte specificato che sono dispositivi che devono servire alla sicurezza stradale, non a fare cassa. Il MIT, annunciando l’invio del testo a Bruxelles, ha ricordato che su circa 11 mila dispositivi informalmente rilevati sul territorio, solo 3.800 risultavano registrati sulla piattaforma e poco più di mille rientravano automaticamente nei requisiti di omologazione in fase di adozione.
Per gli automobilisti la conseguenza non sarà un “liberi tutti”. Le multe continueranno ad arrivare, ma dovranno poggiare su strumenti più tracciabili e controllati. Per Comuni e organi di polizia stradale, come detto, si apre una fase più rigorosa: censimento, documentazione tecnica, tarature e conformità diventeranno elementi centrali per la tenuta delle sanzioni.
Ad ogni modo, solo dopo il completamento dell’iter e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si potrà parlare di decreto definitivo.
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