
Testo di Emiliano Ragoni
Autostrade per l’Italia, Aspi, è la società che ha in carico la gestione della rete autostradale italiana e la sua relativa messa in sicurezza. Cosa accadrebbe se, in caso di uscita di una vettura dalla carreggiata, quest’ultima sia sprovvista di adeguati sistemi di protezione per contenere il veicolo? Per inciso: di chi sarebbe la responsabilità se il tratto di strada fosse sprovvisto del guardrail?
A questa e ad altre domande risponde una sentenza della Corte di Cassazione che si è recentemente pronunciata su un incidente avvenuto l’11-6-2005 dove l’auto, una Fiat Bravo, dopo essere stata tamponata da un’Audi A4, è finita nella scarpata attigua alla strada provocando il decesso di entrambi gli occupanti. In questo specifico caso, il tratto dell’A14 dove è uscita l’auto era privo di protezione laterale.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n.882/2025, Autostrade per l’Italia ha l’obbligo di provvedere al pagamento, insieme all’assicurazione del veicolo, dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La Corte di appello di Ancora aveva stabilito che, poiché l’impatto è avvenuto a una velocità di 70 km/h (a questa velocità il contenimento del veicolo da parte delle barriere è assicurato), la presenza di una barriera protettiva laterale avrebbe permesso il contenimento del moto aberrante (moto anomalo del veicolo attribuibile a una deviazione rispetto alla direzione attesa) dell’auto tamponata evitando l’epilogo mortale, oltre che il ribaltamento della stessa a seguito della discesa lungo la scarpata.
Secondo l’Aduc, la sentenza, la prima del genere, è destinata a lasciare il segno perché “stabilisce la responsabilità oggettiva, in virtù dell’obbligo da parte di Aspi di controllare, nella sua veste di custode, la carreggiata e tutti gli elementi accessori e le pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzioni di contenimento.
La sentenza stabilisce che “…l’installazione della barriera di sicurezza era, in ogni caso, una esigenza elementare di tutela della sicurezza stradale”. Viene inoltre specificato che “in base alla normativa in vigore al momento del sinistro era indispensabile l’applicazione di una barriera omologata non essendovi una ragione plausibile per cui il guard-rail si interrompesse lasciando scoperto un tratto fiancheggiato da una scarpata altamente pericolosa”.
La via di difesa scelta da Autostrade per l’Italia aveva impostato la sua linea sull’imprevedibilità dell’incidente e sull’assenza di un obbligo di legge che imponesse la presenza delle barriere di sicurezza. Nello specifico, il tratto interessato, risalente al 1969, era fuori dall’ambito di applicazione della normativa sui guardrail che riguardava solo i nuovi tronchi stradali.
La Corte di Cassazione ha comunque rigettato tutte le rimostranze di Aspi, specificando nella sentenza che era obbligo della società adottare tutte le misure idonee per non arrecare danno ai terzi.
Aspi è stata quindi condannata al pagamento di un importo di 150.000 euro, corrispondenti alla metà dell’importo versato ai danneggiati.
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