Parcheggiare un’auto in doppia fila non è sicuramente un comportamento da elogiare e pone una doppia (sembra una battuta) problematica: può impedire vettura parcheggiata normalmente di ripartire, in quanto bloccata dall’altra e comporta una multa più o meno salata per chi non ha rispettato il Codice della Strada che nell’articolo 158 vieta questa condotta dove si va anche a invadere la carreggiata opposta ostacolando il transito.
Ricordiamo che le sanzioni per il parcheggio in doppia fila vanno da 25 a 100 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, da 42 a 173 euro per tutti gli altri veicoli, con la possibilità anche della rimozione forzata del mezzo. Nel caso di multa bisogna rassegnarsi? No, ma bisogna distinguere tra l’impugnare la multa per vizi formali, cioè errori nella scrittura del verbale, oppure per vizi sostanziali, ovvero sulle concrete modalità della violazione contestata.
Per quanto riguarda i vizi formali, spesso è sufficiente il ricorso amministrativo al Prefetto, da presentare entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Va ricordato, come per tutte le altre contravvenzioni, che, anche se ci sono questi vizi formali, la multa non viene annullata in automatico. L’errore deve produrre una conseguenza concreta. Il giudice deve quindi valutare sempre se siano stati compromessi o meno i diritti di difesa del destinatario della contravvenzione. Ben più articolato è il caso dei vizi sostanziali che riguardano la realtà concreta di quanto è accaduto.
Uno dei motivi di contestazione più usati è di sicuro la differenza tra sosta e fermata che molti automobilisti continuano a ignorare: la prima è infatti la sospensione della marcia protratta nel tempo, con il conducente che si allontana dal veicolo. Invece, la seconda è la temporanea interruzione della marcia, anche dove non è permesso sostare, per far salire o scendere passeggeri, con il conducente che rimane a bordo del veicolo, subito pronto a ripartire. Ed è proprio per questo che l’art. 157 del Codice della strada punisce solo la sosta e non la fermata.
Sul tema fa giurisprudenza la sentenza n. 18257 del 22 agosto del 2006, dove la Corte di Cassazione ha stabilito che se il conducente è ancora nell’abitacolo con il motore acceso, non si può parlare di sosta, ma di fermata; pertanto, la multa per parcheggio in doppia fila non è legittima. È così possibile contestare il verbale, avvalendosi anche di testimoni o altre prove a supporto. Si può anche contestare lo stato di necessità, anche se è più complicato. Infatti, per l’art. 4 della legge n. 689/1981, non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto in stato di necessità o legittima difesa. Di fatto, questa norma consente di derogare il parcheggio in doppia fila quando risulta indispensabile per tutelare l’incolumità fisica propria o altrui.
Per questo, serve comunque che siano rispettate delle condizioni: la condotta irregolare deve essere necessaria per proteggere una persona da un pericolo reale e imminente; inoltre, non deve mettere a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada. Quindi, si può impugnare la multa per la sosta in doppia fila quando si accompagna d’urgenza un familiare in condizioni di salute critiche, purché la sosta non vada a creare situazioni pericolose per il traffico. Ma è evidente che non si possa parcheggiare in seconda fila per accompagnare in pronto soccorso una persona che non è in gravi condizioni di salute.
Testo di Maurizio Bertera
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