Con l’arrivo dell’autunno torna uno degli appuntamenti più importanti per gli automobilisti: il cambio delle gomme invernali. La prima data da segnare sul calendario è il 15 ottobre 2026, ma è bene chiarire subito un equivoco piuttosto comune. Quel giorno non scatta automaticamente l’obbligo di montare gli pneumatici invernali in tutta Italia.
Il 15 ottobre rappresenta infatti l’inizio della finestra nella quale è possibile montare gli pneumatici invernali anche quando hanno un indice di velocità inferiore rispetto a quello ordinariamente previsto per il veicolo, nei limiti consentiti dalla normativa.
Il periodo normalmente interessato dagli obblighi invernali sulle strade sottoposte a specifica ordinanza va invece dal 15 novembre al 15 aprile. In alcune zone, soprattutto sulle strade di montagna, possono però essere stabiliti periodi differenti.
Dal 15 ottobre gli automobilisti possono iniziare il cambio stagionale senza attendere il mese di novembre.
La data è importante soprattutto per gli pneumatici invernali con indice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla documentazione del veicolo. La circolare n. 1049 del 17 gennaio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ne consente l’utilizzo dal 15 ottobre al 15 maggio, purché l’indice non sia inferiore a Q.
La circolare del MIT chiarisce inoltre un punto spesso trascurato: se gli pneumatici invernali rispettano completamente le caratteristiche riportate sulla documentazione del veicolo, compreso l’indice di velocità, non esistono limitazioni temporali al loro utilizzo.
Dal punto di vista pratico, però, utilizzare pneumatici invernali durante i mesi più caldi non rappresenta generalmente la soluzione ideale per prestazioni, usura e consumi.
La direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 individua normalmente nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile la stagione nella quale gli enti proprietari o concessionari delle strade possono imporre le dotazioni invernali.
Questo significa che non esiste un obbligo indistinto su tutte le strade italiane.
L’articolo 6 del Codice della Strada consente infatti agli enti competenti di prescrivere che i veicoli siano equipaggiati con pneumatici invernali oppure abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio.
L’obbligo va quindi verificato sulla strada che si intende percorrere, attraverso la segnaletica e le ordinanze emesse dagli enti proprietari o dai concessionari.
In presenza di particolari condizioni climatiche o su strade di montagna, la direttiva ministeriale permette inoltre di adottare periodi differenti rispetto alla finestra standard 15 novembre-15 aprile.
Sì. Sulle strade dove l’ordinanza prevede pneumatici invernali oppure mezzi antisdrucciolevoli a bordo, è possibile continuare a utilizzare pneumatici estivi purché si disponga di dispositivi idonei e compatibili con il proprio veicolo.
Le catene devono quindi essere della misura corretta per gli pneumatici montati e devono essere utilizzabili sulla vettura secondo quanto previsto dal costruttore.
Questa possibilità è espressamente prevista dal Codice della Strada, che pone sullo stesso piano, ai fini dell’adempimento dell’ordinanza, la presenza di pneumatici invernali oppure di mezzi antisdrucciolevoli a bordo.
Una delle domande più frequenti riguarda gli pneumatici quattro stagioni, all season o four season.
Se sono regolarmente omologati per il veicolo e riportano le marcature richieste per l’impiego invernale, possono assolvere all’obbligo senza rendere necessario avere anche le catene a bordo, salvo eventuali prescrizioni specifiche imposte sulla strada percorsa.
Il vantaggio delle quattro stagioni è proprio quello di poter essere utilizzate durante tutto l’anno, evitando il doppio cambio stagionale. Si tratta però di una soluzione di compromesso. In condizioni invernali particolarmente difficili un pneumatico specificamente progettato per l’inverno può offrire prestazioni migliori.
Per approfondire le differenze tra le diverse tipologie di gomme è possibile consultare la nostra guida “I pneumatici, questi sconosciuti: come gestire le gomme”.
Gli pneumatici invernali previsti dalla normativa italiana sono identificati dalle marcature M+S, MS, M-S oppure M&S, sigle che derivano dalle parole inglesi Mud and Snow, cioè fango e neve.
Su molti pneumatici è presente anche il simbolo 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), riconoscibile dalla montagna a tre cime con un fiocco di neve al centro.
Quest’ultimo simbolo indica che lo pneumatico ha superato specifici test di prestazione sulla neve e rappresenta quindi un’informazione ulteriore rispetto alla semplice marcatura M+S.
La presenza della sigla M+S non è l’unico elemento da verificare. Dimensioni, indice di carico e indice di velocità devono essere compatibili con quanto previsto per il veicolo, tenendo conto della deroga stagionale relativa all’indice di velocità.
Sì, a condizione che siano conformi alla normativa prevista.
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 febbraio 2023 ha aggiornato le regole sui dispositivi supplementari di aderenza, introducendo come riferimento la norma UNI EN 16662-1:2020.
Le cosiddette calze da neve conformi ai requisiti previsti possono quindi essere utilizzate come dispositivi supplementari di aderenza.
Prima dell’acquisto è fondamentale verificare la marcatura di conformità e la compatibilità del dispositivo con la misura degli pneumatici montati sul proprio veicolo. Il testo del provvedimento è disponibile nella Gazzetta Ufficiale.
Ignorare un’ordinanza che impone le dotazioni invernali può comportare una sanzione.
Fuori dai centri abitati, l’articolo 6 del Codice della Strada prevede per la violazione degli obblighi e delle limitazioni una sanzione amministrativa da 87 a 344 euro.
Nei centri abitati, dove le prescrizioni possono essere adottate attraverso le ordinanze previste dall’articolo 7, la sanzione per la violazione degli obblighi o delle limitazioni è compresa tra 42 e 173 euro.
Inoltre, quando i mezzi antisdrucciolevoli sono prescritti, gli agenti possono ordinare al conducente che ne sia sprovvisto di fermarsi oppure di proseguire la marcia rispettando specifiche cautele, come previsto dall’articolo 192 del Codice della Strada.
La disciplina è differente per motocicli e ciclomotori a due ruote.
La direttiva ministeriale sull’impiego delle dotazioni invernali li esclude dall’obbligo ordinario di pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli a bordo.
Durante il periodo nel quale l’ordinanza è in vigore, tuttavia, motocicli e ciclomotori a due ruote possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e quando non sono in corso precipitazioni nevose.
| Data | Cosa succede |
|---|---|
| 15 ottobre 2026 | Inizia la finestra per montare gli pneumatici invernali con indice di velocità stagionale consentito. |
| 15 novembre 2026 | Inizia normalmente il periodo delle ordinanze che impongono pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli sulle strade interessate. |
| 15 aprile 2027 | Termina normalmente il periodo delle prescrizioni invernali. |
| 15 maggio 2027 | Termina la finestra prevista per l’impiego degli invernali con indice di velocità inferiore a quello ordinario del veicolo. |
È comunque sempre opportuno controllare l’ordinanza relativa alle strade che si devono percorrere, perché su alcuni tratti possono essere previste date differenti.
Il cambio stagionale è anche l’occasione per verificare lo stato delle gomme. È importante controllare la pressione, l’eventuale presenza di tagli o deformazioni, l’usura del battistrada e l’età degli pneumatici.
Una corretta manutenzione è fondamentale perché gli pneumatici rappresentano l’unico punto di contatto tra l’auto e la strada e incidono direttamente su aderenza, frenata e stabilità.
Chi utilizza pneumatici quattro stagioni dovrebbe effettuare gli stessi controlli periodici, anche se non deve affrontare il tradizionale cambio estive-invernali.
La regola da ricordare, quindi, è semplice: dal 15 ottobre si può iniziare il cambio gomme, ma il 15 ottobre non scatta un obbligo nazionale generalizzato. Le prescrizioni invernali entrano normalmente in vigore dal 15 novembre sulle strade interessate dalle relative ordinanze, dove l’automobilista deve avere pneumatici adeguati oppure dispositivi antisdrucciolevoli consentiti.
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