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Parabrezza scheggiato? Ora ci sono regole precise per superare la revisione

di Emiliano Ragoni - 05/10/2026

Una piccola pietra sollevata dall’auto che precede, un colpo improvviso e sul parabrezza compare la classica scheggiatura. A quel punto la domanda è inevitabile: con un parabrezza danneggiato si può superare la revisione?

La risposta adesso è più chiara. Con la circolare n. 27890 del 17 settembre 2026, la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato criteri uniformi per la valutazione dei parabrezza parzialmente danneggiati in sede di revisione e durante i controlli su strada.

Il punto fondamentale è che una scheggiatura, anche se di dimensioni contenute, non permette automaticamente di superare la revisione. Devono essere rispettati contemporaneamente requisiti precisi relativi alla dimensione e alla posizione del danno, alla visuale del conducente e alla riparazione del vetro.

Parabrezza scheggiato: quando si supera la revisione

Per le autovetture e, più in generale, per tutti i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, la Motorizzazione individua quattro condizioni che devono essere rispettate contemporaneamente.

La circolare stabilisce quindi criteri più precisi rispetto a una semplice valutazione delle dimensioni della scheggiatura. La posizione del danno e la sua eventuale interferenza con la visuale sono altrettanto importanti.

Il riferimento normativo è il decreto ministeriale n. 214 del 19 maggio 2017, che disciplina i controlli tecnici periodici dei veicoli e recepisce la normativa europea in materia.

Le quattro condizioni da rispettare

Dimensione della scheggiatura


Per i veicoli fino a 3,5 tonnellate la scheggiatura non deve eccedere la dimensione massima indicata dalla circolare in 15-20 millimetri.

Posizione del danno


La scheggiatura deve essere individuata a una distanza non superiore a 20-25 millimetri dai montanti, dal bordo inferiore oppure dal bordo superiore del parabrezza.

Gli intervalli sono riportati in questa forma dalla circolare ministeriale. Il documento non specifica nel testo quale dei due estremi debba essere applicato alle singole conformazioni del vetro.

La visuale del conducente


Il danno non deve trovarsi nella zona interessata dall’azione del tergicristallo quando interferisce con la visuale del conducente.

È un aspetto particolarmente importante perché durante la revisione vengono controllati sia il campo di visibilità del conducente sia lo stato dei vetri del veicolo.

Il parabrezza deve essere riparato


Infine, non basta presentarsi alla revisione con una scheggiatura che rientra nei parametri dimensionali.

Il parabrezza deve essere stato correttamente riparato mediante cristallizzazione, polimerizzazione della resina oppure attraverso un’altra tecnica che ne garantisca la corretta efficienza.

Di conseguenza, i quattro requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente: dimensioni, posizione, visuale e avvenuta riparazione.

Quando bisogna sostituire il parabrezza

La circolare della Motorizzazione è chiara anche sul caso opposto.

Se una o più delle condizioni indicate non sono soddisfatte, il parabrezza deve essere sostituito per poter ottenere un esito regolare della revisione periodica.

Può quindi essere necessaria la sostituzione se la scheggiatura supera i parametri indicati, se si trova in una posizione incompatibile con i criteri stabiliti, se interferisce con la visuale del conducente oppure se il vetro non è stato correttamente riparato.

Il principio alla base del controllo non è quindi soltanto estetico: l’obiettivo è garantire che il parabrezza mantenga le proprie caratteristiche di efficienza e che il conducente disponga di un campo visivo adeguato.

La riparazione deve essere certificata

C’è poi un altro elemento importante per l’automobilista.

La corretta riparazione del parabrezza deve essere accompagnata da una certificazione rilasciata dal soggetto autorizzato che ha eseguito l’intervento.

Secondo quanto stabilito dalla circolare, il documento deve essere presente a bordo del veicolo e presentato in occasione della revisione oppure, se richiesto, agli organi di Polizia durante un controllo su strada.

Chi fa riparare una scheggiatura dovrebbe quindi conservare la relativa certificazione insieme alla documentazione del veicolo.

Le regole per i veicoli sopra 3,5 tonnellate

La Motorizzazione stabilisce parametri differenti per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

In questo caso la dimensione massima della scheggiatura viene indicata in 20-25 millimetri, mentre la distanza dai montanti e dai bordi inferiore o superiore del parabrezza è indicata in 25-50 millimetri.

Restano invece gli stessi altri due criteri: il danno non deve interferire con la visuale del conducente nella zona interessata dall’azione del tergicristallo e il parabrezza deve essere stato correttamente riparato.

Veicolo Dimensione indicata Distanza da montanti/bordi
Fino a 3,5 t 15-20 mm 20-25 mm
Oltre 3,5 t 20-25 mm 25-50 mm

Cosa controllare prima della revisione

Chi ha una scheggiatura sul parabrezza dovrebbe quindi intervenire prima di presentare il veicolo alla revisione.

Il primo passo è verificare dimensione e posizione del danno. Successivamente bisogna accertare che la scheggiatura non interferisca con la visuale del conducente e valutare se sia possibile procedere alla riparazione del vetro.

Dopo l’intervento bisogna inoltre conservare a bordo la certificazione che attesta la corretta riparazione.

La circolare del MIT punta così a uniformare il giudizio degli ispettori di revisione davanti a un problema molto comune. La regola da ricordare è semplice: un parabrezza scheggiato può ottenere un esito regolare solo se rispetta tutti i criteri indicati dalla Motorizzazione ed è stato correttamente riparato.

Le fonti ufficiali

Le disposizioni sui controlli tecnici periodici sono contenute nel decreto ministeriale n. 214 del 19 maggio 2017 pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il decreto recepisce la direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici dei veicoli, consultabile sul portale ufficiale EUR-Lex dell’Unione europea.

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