Nei prossimi mesi ci aspettano nuove regole sul bollo auto. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto, ha riscritto diversi aspetti della tassa automobilistica. Le modifiche riguardano le scadenze, il noleggio a lungo termine, la vendita dei veicoli ai concessionari, il fermo amministrativo, i pagamenti indirizzati all’ente sbagliato e il coordinamento delle banche dati.
Tuttavia, non tutte le disposizioni partono nello stesso momento. Alcune sono già operative con l’entrata in vigore del decreto; altre si applicheranno dal 1° gennaio 2027. La nuova cadenza annuale legata al mese di immatricolazione entrerà invece in vigore dal 1° gennaio 2028.
La novità più visibile è contenuta nell’articolo 15 del decreto. Dal 1° gennaio 2028 la tassa automobilistica, per i veicoli interessati dal nuovo regime, sarà riferita a dodici mesi decorrenti dal mese di immatricolazione e dovrà essere pagata ogni anno in un’unica soluzione.
Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per i rinnovi successivi, il termine sarà invece l’ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato. In pratica, per un’auto immatricolata nel marzo 2028 il primo versamento andrà eseguito entro la fine di aprile; negli anni seguenti la scadenza cadrà entro la fine di marzo.
Le Regioni potranno comunque prevedere il pagamento quadrimestrale per determinate tipologie di veicoli, individuandole con una propria legge. Il sistema resterà quindi nazionale nelle regole di base, ma con alcuni spazi di intervento regionale.
Il nuovo calendario non modifica automaticamente la scadenza di tutti i bolli già esistenti. Per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2027 continueranno a valere le scadenze previste a quella data, salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle singole Regioni.
Bollo auto 2026: scadenze, tariffe ed esenzioni. La guida completa
È prevista una regola specifica per i veicoli già immatricolati che, dopo il 31 dicembre 2027, escono da un regime di esenzione o di sospensione. Per questi mezzi il bollo sarà corrisposto annualmente e in un’unica soluzione. Quando termina un’esenzione o una sospensione, il pagamento dovrà coprire il periodo decorrente dal mese della cessazione fino al mese precedente quello corrispondente alla prima immatricolazione, con versamento entro il mese successivo alla cessazione.
Per conoscere la propria scadenza effettiva resta quindi necessario verificare la posizione del veicolo e le disposizioni della Regione competente. I criteri generali e le indicazioni sui termini sono disponibili anche nella pagina ACI dedicata ai criteri di calcolo del bollo auto.
Dal 1° gennaio 2027, per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, il soggetto passivo del bollo sarà l’utilizzatore indicato nel contratto annotato al Pubblico registro automobilistico. Lo stabilisce l’articolo 16.
La disposizione riguarda i contratti stipulati dal 1° gennaio 2027, quelli precedenti prorogati o rinnovati con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026 e i contratti già firmati la cui esecuzione inizi dal 2027. La responsabilità tributaria dell’utilizzatore non esclude che il contratto di noleggio possa disciplinare le modalità pratiche con cui il pagamento viene gestito: sarà perciò opportuno controllare le condizioni applicate dalla società di noleggio.
L’articolo 14 chiarisce inoltre il principio di territorialità. Per le persone fisiche la tassa spetta alla Regione collegata alla residenza del soggetto passivo; per le persone giuridiche conta la sede legale o, se diversa, la sede in cui viene svolta in via principale la gestione ordinaria. La precisazione è particolarmente rilevante per società e flotte aziendali.
Con l’articolo 17 diventano più nette le condizioni necessarie per interrompere l’obbligo di pagamento quando un veicolo viene ceduto a un operatore che ne fa professionalmente commercio.
L’interruzione scatta soltanto se la cessione viene trascritta al PRA. La consegna accompagnata da una procura speciale a vendere oppure la sola fattura emessa nei confronti del concessionario non sono sufficienti. L’effetto decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della cessione e prosegue fino al mese precedente la rivendita.
Se la trascrizione viene effettuata oltre sessanta giorni dalla cessione, il beneficio non opera retroattivamente per i periodi precedenti l’effettiva registrazione al PRA. Per ogni veicolo è inoltre previsto un diritto fisso di 1,55 euro, al quale la Regione o la Provincia autonoma può rinunciare. Per chi lascia un’auto in permuta, la regola è semplice: non basta la consegna materiale delle chiavi, ma occorre verificare che il trasferimento sia stato regolarmente trascritto e formalizzato.
L’articolo 19 stabilisce espressamente che il bollo è comunque dovuto quando sul veicolo è stato disposto un fermo amministrativo dall’agente della riscossione o dal soggetto al quale l’ente territoriale ha affidato il servizio.
Il fermo impedisce l’utilizzo del mezzo secondo le regole previste dalla legge, ma non fa venir meno la tassa legata alla proprietà del veicolo. Lasciare l’auto ferma in garage, anche in presenza del provvedimento, non consente quindi di sospendere il pagamento del bollo.
Un errore nell’individuazione dell’ente destinatario non dovrebbe più tradursi nella necessità di ricominciare da zero. In base all’articolo 18, l’ente che si accorge di avere incassato una tassa automobilistica spettante a un’altra amministrazione deve attivare tempestivamente il riversamento delle somme all’ente competente.
Le amministrazioni devono mettere a disposizione del contribuente un modello di comunicazione o uno strumento tecnologico con cui trasmettere gli estremi del pagamento, l’importo versato e i dati del veicolo sia all’ente che ha riscosso erroneamente sia a quello effettivamente competente. Il passaggio non è necessariamente automatico: è quindi importante conservare la ricevuta e utilizzare la procedura indicata dagli enti interessati.
Il decreto rafforza la natura regionale della tassa automobilistica, qualificandola come tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva. Resta quindi centrale la normativa della Regione o Provincia autonoma competente, soprattutto per riduzioni ed esenzioni riferite, per esempio, ai veicoli elettrici, ibridi o storici.
C’è però un limite importante. Secondo l’articolo 13, le esenzioni introdotte dalle leggi regionali o provinciali a decorrere dal 1° gennaio 2027 non libereranno automaticamente dal pagamento dell’addizionale erariale, il cosiddetto superbollo. Per quest’ultima continueranno a valere soltanto le esenzioni stabilite da una legge statale.
L’articolo 20 aggiorna inoltre la formulazione delle tabelle tariffarie. Per le autovetture la fascia prima indicata come “Euro 4 e Euro 5” comprende ora anche le categorie superiori; per i motocicli, alle parole “Euro 3” sono aggiunte le categorie superiori. Si tratta di un adeguamento della classificazione, non dell’introduzione di un aumento nazionale generalizzato. L’articolo 21 precisa infine che, nelle vecchie tabelle, l’espressione “autovetture da noleggio di rimessa” indica le autovetture adibite al noleggio con conducente.
L’articolo 22 consolida l’Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, denominato ANTA, e prevede il coordinamento informatico con gli archivi delle Regioni, delle Province autonome e dell’Agenzia delle entrate.
Il gestore del PRA dovrà supportare la determinazione dell’importo dovuto tramite PagoPA, l’abbinamento del versamento all’ente competente, l’integrazione con fonti certificate della pubblica amministrazione e la fornitura dei dati necessari all’accertamento. L’obiettivo è ridurre disallineamenti ed errori, ma anche rendere più efficaci i controlli contro l’evasione del bollo.
La riforma, ovviamente, non abolisce il bollo auto, non cancella il superbollo e non introduce un rincaro nazionale uguale per tutti. L’importo continua a dipendere dalle caratteristiche del veicolo e dalla disciplina applicata dall’ente territoriale competente. Anche le agevolazioni per le diverse alimentazioni possono variare da una Regione all’altra.
Fino all’entrata in vigore delle nuove scadenze occorre continuare a pagare secondo il calendario attuale. Dal 2028, chi immatricolerà un veicolo dovrà prestare attenzione al mese riportato nei documenti, mentre chi possiede già un mezzo dovrà verificare se la propria Regione mantiene la precedente scadenza. In caso di noleggio, vendita a un concessionario, trasferimento di residenza o errore nel pagamento, sarà essenziale controllare l’aggiornamento dei dati e conservare ricevute e documentazione.
Per tenere sotto controllo il pagamento del bollo è consigliabile far riferimento al sito dell’ACI.
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