Si può circolare in Italia con un’auto, una moto o un rimorchio con targa estera? Sì, ma gli adempimenti cambiano in base alla residenza del conducente, alla proprietà del veicolo e alla durata del suo utilizzo. In alcuni casi occorre immatricolare il mezzo in Italia; in altri è invece necessaria la registrazione nel REVE, il Registro dei Veicoli Esteri. Ecco come capire quale regola si applica e che cosa bisogna fare.
Utilizzando come fonte principale la guida pubblicata su sito ACI, in questo articolo cercheremo di fare chiarezza su tutti questi aspetti.
La prima distinzione da fare riguarda la proprietà del mezzo. Il residente in Italia che possiede il veicolo estero deve, di regola, immatricolarlo in Italia. Il residente in Italia che utilizza un veicolo intestato a una persona o a un’impresa estera deve invece dimostrare a quale titolo ne dispone e, oltre una determinata durata, registrarlo nel REVE.
| Situazione | Che cosa bisogna fare |
|---|---|
| Residente in Italia proprietario di un veicolo già immatricolato all’estero | Immatricolazione italiana entro tre mesi dall’acquisizione della residenza |
| Residente che usa un veicolo intestato all’estero per non più di 30 giorni nell’anno | Carta di circolazione estera e documento con data certa a bordo; REVE non obbligatorio |
| Residente che usa il veicolo estero per più di 30 giorni nell’anno, anche non consecutivi | Registrazione nel REVE del titolo e della durata dell’utilizzo |
| Lavoratore proprietario di un veicolo immatricolato nello Stato confinante o limitrofo in cui lavora | Registrazione nel REVE entro 60 giorni dall’acquisto |
| Dipendente che usa il mezzo dell’impresa estera solo per lavoro e senza autonomia nell’utilizzo | REVE non obbligatorio, ma documentazione lavorativa a bordo |
Il punto da ricordare: il REVE non sostituisce l’immatricolazione italiana quando quest’ultima è obbligatoria.
REVE significa Registro dei Veicoli Esteri. È un elenco presente nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e gestito dall’Automobile Club d’Italia. Riguarda autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con targa estera ai quali non si applica l’obbligo di richiedere una targa italiana, ma dei quali deve essere registrata la disponibilità in Italia.
La disciplina è contenuta nell’articolo 93-bis del Codice della strada, introdotto dalla Legge n. 238/2021. L’obbligo di registrazione è operativo dal 21 marzo 2022.
Chi acquisisce la residenza anagrafica in Italia ed è proprietario di un veicolo già immatricolato all’estero deve provvedere all’immatricolazione italiana entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza.
In questo caso non basta iscrivere il mezzo al REVE: la regola generale richiede l’immatricolazione in Italia e il rilascio della targa italiana.
Attenzione: le regole sul REVE riguardano soprattutto chi utilizza un veicolo intestato a un soggetto estero senza esserne proprietario e alcune categorie di lavoratori. Non rappresentano una procedura alternativa per il proprietario residente che deve immatricolare il mezzo in Italia.
Quando il conducente risiede in Italia ma non coincide con l’intestatario del veicolo estero, la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento sottoscritto dall’intestatario con data certa. Dal documento devono risultare:
Il titolo può essere, per esempio, un contratto di noleggio senza conducente, leasing, comodato, usufrutto o un altro documento che dimostri il legittimo utilizzo del mezzo.
Se la disponibilità del veicolo supera complessivamente 30 giorni nello stesso anno solare, il titolo e la durata dell’utilizzo devono essere registrati nel REVE a cura dell’utilizzatore.
I 30 giorni possono essere anche non consecutivi. Un utilizzo di 10 giorni a gennaio, 12 a maggio e 10 a settembre, per esempio, supera la soglia prevista.
La registrazione può essere richiesta volontariamente anche per un periodo non superiore a 30 giorni. Sotto questa soglia rimane comunque obbligatorio portare a bordo il documento che legittima l’utilizzo.
Se il lavoratore residente in Italia dispone del veicolo intestato all’impresa estera per più di 30 giorni nell’anno, anche non consecutivi, si applica la regola generale: titolo e durata dell’utilizzo devono essere registrati nel REVE.
La registrazione non è obbligatoria quando il dipendente residente in Italia guida il mezzo dell’impresa estera solo per svolgere la propria attività lavorativa e non ha alcuna autonomia nell’utilizzo del veicolo.
Il conducente deve però portare a bordo la documentazione che dimostra il rapporto con l’impresa e l’utilizzo del mezzo in qualità di dipendente.
Il lavoratore autonomo o subordinato residente in Italia che svolge la propria attività in uno Stato confinante o limitrofo e circola in Italia con un veicolo di sua proprietà immatricolato in quello Stato deve registrarlo nel REVE entro 60 giorni dall’acquisto.
Sono confinanti con l’Italia Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Città del Vaticano. Tra gli Stati indicati da ACI come limitrofi possono rientrare Germania, Croazia, Principato di Monaco e Liechtenstein. Per i veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino è prevista una disciplina specifica.
Non sono soggetti all’obbligo di registrazione i veicoli nella disponibilità di:
Quando il proprietario residente all’estero è presente a bordo, si applicano le disposizioni dell’articolo 132 del Codice della strada, che consentono la circolazione del veicolo estero fino a un anno, nel rispetto delle condizioni previste.
È inoltre escluso il dipendente che utilizza il mezzo dell’impresa estera esclusivamente per lavoro e senza autonomia nell’uso. Poiché alcune esclusioni dipendono dalle circostanze concrete, nei casi dubbi è opportuno chiedere una verifica all’Ufficio ACI-PRA della propria provincia.
La registrazione può essere richiesta:
Nel secondo caso, ai costi previsti dalla legge si aggiunge la tariffa applicata dall’intermediario in regime di libero mercato.
Il residente in Italia che utilizza per più di 30 giorni un veicolo intestato a un soggetto estero deve generalmente presentare:
Per i veicoli provenienti da Paesi extra UE è necessaria la traduzione giurata della carta di circolazione. Il lavoratore proprietario del veicolo immatricolato nello Stato confinante o limitrofo deve presentare anche la documentazione che prova l’attività lavorativa svolta all’estero. L’atto di acquisto è richiesto quando la carta di circolazione estera non è già intestata al lavoratore.
Moduli e pagamenti
I costi previsti per la registrazione iniziale sono:
Prima di pagare l’IPT è consigliabile contattare l’Ufficio PRA competente per conoscere l’importo esatto. Se ci si rivolge a un’agenzia o a una Delegazione ACI, bisogna aggiungere il compenso richiesto per il servizio.
Se la documentazione è completa, la pratica viene lavorata in tempo reale.
Al termine della registrazione viene rilasciata un’attestazione che deve essere portata a bordo ed esibita in caso di controllo. Il documento contiene:
L’ID è necessario per richiedere successive pratiche, visure o certificazioni. È importante chiedere allo STA anche il file PDF dell’attestazione e conservarlo: potrà essere ristampato in caso di smarrimento della copia cartacea, mentre ACI avverte che non è possibile richiederne un duplicato.
Controllo prima di partire
Il residente in Italia che non è intestatario del veicolo deve verificare di avere a bordo:
Dopo la registrazione iniziale, il REVE deve essere aggiornato quando cambiano la disponibilità del veicolo, la residenza dell’utilizzatore o la sede dell’impresa utilizzatrice. L’articolo 93-bis prevede che le variazioni della disponibilità siano annotate entro tre giorni a cura di chi cede il veicolo.
Quando termina definitivamente l’utilizzo deve essere richiesta l’annotazione della fine disponibilità. L’operazione è necessaria anche prima di registrare un nuovo utilizzatore, modificare i dati tecnici o annotare una reimmatricolazione estera dovuta al furto o allo smarrimento della targa.
Per la fine disponibilità sono previsti 13,50 euro di emolumenti ACI e 16 euro di imposta di bollo.
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