
Testo di Maurizio Bertera
È tempo di bici, anche dal punto di vista agonistico: venerdì 8 maggio è partito il Giro d’Italia. Ma la vera passione è quella delle migliaia di appassionati — stime recenti parlano di circa 2 milioni — che spesso caricano sulla propria auto il loro gioiello a due ruote.
Ed è qui che bisogna iniziare a ragionare, perché i portabici si dividono in tre grandi famiglie, ciascuna con vantaggi e svantaggi.
Il portabici da tetto, per esempio, non intralcia la segnaletica posteriore, lascia libero il portellone e non crea particolari grattacapi normativi. Targa e fanali rimangono infatti ben visibili e l’articolo 164 del Codice della Strada — quello che impone stabilità e sicurezza del carico — viene così rispettato.

Meno agevoli sono invece le operazioni di carico e scarico, per via della posizione sopraelevata. Il fissaggio avviene sulle barre portatutto e consente il trasporto di numerose biciclette. L’unica vera insidia è l’altezza: veicolo e biciclette non devono superare i 4 metri complessivi imposti dall’articolo 61 del Codice della Strada. A questo si aggiunge l’aumento della resistenza aerodinamica, con conseguente crescita dei consumi di carburante, soprattutto sulle lunghe distanze e ad alta velocità.
Il portabici da portellone costa poco, si monta e si smonta in pochi minuti e può essere riposto nel bagagliaio quando non serve. Sulla carta è una soluzione ottimale. Nella pratica, però, è quella che spesso genera più problemi. Il fissaggio tramite cinghie e ganci sul portellone posteriore è efficace ma delicato per la carrozzeria. Soprattutto, questi modelli coprono quasi sempre targa e gruppi ottici, senza avere nella maggior parte dei casi luci ripetitrici integrate.

Il risultato? Ci si ritrova irregolari senza accorgersene, esponendosi alle sanzioni previste dagli articoli 61, 62 e 164 del Codice della Strada. Chi sceglie questa soluzione deve verificare con attenzione che targa e fanali rimangano visibili oppure dotarsi di luci supplementari e targa ripetitrice ufficiale. Operazioni che richiedono tempo e, soprattutto, costi extra.
Il portabici da gancio traino è il più solido e il più capace in termini di carico. Può reggere fino a cinque biciclette e gestire senza problemi anche le e-bike più pesanti. È però anche quello che richiede maggiore attenzione sul fronte normativo.
Questo tipo di portabici allunga infatti l’auto e quasi sempre copre targa e fanali posteriori. Per mettersi in regola, la targa originale va spostata sulla struttura oppure affiancata da una ripetitrice ufficiale della Motorizzazione.

Vanno inoltre replicati integralmente i dispositivi luminosi posteriori, inevitabilmente ostruiti dal portabici. Da non dimenticare infine il classico pannello 50×50 cm a strisce diagonali rosse e bianche che segnala i carichi sporgenti, sempre obbligatorio in Italia per qualsiasi sporgenza posteriore. Il limite di lunghezza per la sporgenza resta quello del 30% rispetto alla lunghezza totale del veicolo.
Il riferimento normativo principale è l’articolo 164 del Codice della Strada, che disciplina la sistemazione del carico sui veicoli e stabilisce i principi base. A questo si affianca l’articolo 61, che fissa i limiti di sagoma: 2,55 metri di larghezza massima, 12 metri di lunghezza totale e 4 metri di altezza.
La sporgenza posteriore è consentita fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo. Ogni sporgenza obbliga però a esporre il pannello “carichi sporgenti” omologato da 50×50 cm in metallo retroriflettente con strisce rosse e bianche.
Il decreto ministeriale n. 328 del 2024 ha poi chiarito alcune zone grigie emerse dopo diverse circolari pubblicate negli anni precedenti. Senza l’omologazione Unece n. 26, per strutture che oscurano targa o fanali, collaudo e aggiornamento del libretto sono obbligatori. Con l’omologazione, invece, bastano luci ripetitrici e targa visibile, senza dover ricorrere alla Motorizzazione, se non per richiedere — dove necessario — la targa ripetitrice.
Chi viene sorpreso con un portabici o una segnaletica non conformi può incappare in multe da 87 a 1.697 euro, con possibile ritiro immediato di libretto e patente in alcune situazioni. Per chi utilizza una targa ripetitrice contraffatta, le sanzioni salgono da 2.046 a 8.186 euro.
Inoltre, in caso di incidente con un portabici non a norma, l’assicurazione potrebbe rivalersi e rifiutare la copertura dei danni.
Le istruzioni su come denunciare un incidente compilando la constatazione amichevole via app o sito
Corsie per il carpooling: il cartello “a rombo”: cos'è e dove si trova