
Con un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 dicembre 2025, e ora in esame al Parlamento, il Governo è intervenuto per correggere e integrare il d.lgs. 184/2023, che aveva recepito la direttiva europea 2021/2118 sull’RCA. Un intervento atteso, con effetti concreti anche per il mondo delle auto storiche e per chi le utilizza solo occasionalmente o le tiene ferme per restauro.
Il decreto chiarisce una delle questioni più controverse emerse negli ultimi anni. Il d.lgs. 184/2023 aveva esteso l’obbligo di assicurazione anche ai veicoli fermi o parcheggiati in aree private. Ora viene introdotta una deroga esplicita: l’RCA non è dovuta se il veicolo è stabilmente non idoneo all’uso.
L’esclusione riguarda, ad esempio, veicoli in stato di rottame o privi di parti essenziali, come il motore, che li rendano strutturalmente inutilizzabili. È una novità che intercetta una situazione tipica del collezionismo storico: auto conservate in garage o in officina per restauri lunghi e complessi.
La deroga non si applica invece ai mezzi semplicemente fermi o temporaneamente inutilizzabili: se mancano elementi facilmente reinseribili (ruote, batteria, sterzo) o se l’auto è in panne, con motore guasto o senza carburante, l’obbligo assicurativo resta.
L’obiettivo del provvedimento è chiarire il perimetro dell’obbligatorietà, evitando interpretazioni estensive che avevano sollevato dubbi e contenziosi.
Il decreto introduce la possibilità di assolvere agli obblighi assicurativi attraverso forme di copertura diverse dalla classica RC auto annuale, tenendo conto dell’uso reale del veicolo: collezionistico, stagionale, limitato a eventi o raduni.
Il punto centrale è la distinzione tra rischio legato alla circolazione e rischio connesso alla semplice presenza del veicolo fermo. Proprio per questo, le compagnie saranno tenute a indicare separatamente il premio relativo al rischio di movimento e quello relativo al rischio di stazionamento, rendendo più trasparente il costo della polizza.
Il decreto non entra nel dettaglio dei nuovi prodotti assicurativi e, al momento, non esiste un modello unico definito. L’orientamento di fondo è però chiaro: i veicoli storici presentano un tasso di sinistrosità più basso, anche perché spesso sono custoditi in garage, collezioni private o spazi espositivi e circolano solo occasionalmente.
L’attenzione si sposta quindi sul cosiddetto rischio statico, cioè il rischio che il veicolo possa causare danni pur restando fermo. Resta fermo un principio: qualunque schema alternativo dovrà comunque garantire un indennizzo congruo ai soggetti eventualmente danneggiati, in linea con quanto previsto dalla RC auto.
È importante sottolineare che queste nuove soluzioni non sostituiranno la RC auto tradizionale, ma si affiancheranno ad essa come opzione alternativa, lasciando al proprietario la scelta della formula più adatta.
Nello stesso provvedimento viene introdotta un’ulteriore novità: per i veicoli d’epoca e di interesse storico sarà possibile stipulare polizze RC di durata inferiore all’anno. Una soluzione pensata per chi utilizza la propria auto storica solo in determinati periodi, ad esempio durante la bella stagione, evitando di sostenere un costo annuale non proporzionato all’uso reale del mezzo.
Il decreto interviene anche sulle competizioni sportive. Per gare e prove di veicoli a motore, anche su circuiti chiusi o strade interdette al traffico, l’organizzatore potrà stipulare, in alternativa alla RC auto, una assicurazione generale per la responsabilità civile. Una modifica richiesta per contenere i costi e contrastare il progressivo disimpegno delle compagnie dal settore delle competizioni.
Per le auto storiche, le agevolazioni assicurative e fiscali non dipendono solo dall’età del veicolo, ma dalla certificazione di storicità.
In ambito ACI, il riferimento è il Registro ACI Storico, che valuta i veicoli in base all’anzianità e allo stato di conservazione. Un’auto con almeno 40 anni può essere considerata storica; per quelle più “giovani” – tra 30 e 39 anni o tra 20 e 29 – è necessario che il modello rientri nel primo caso nell’elenco ACI Storico e nel secondo nella Lista di Salvaguardia.
Sul piano fiscale, il quadro resta quello già noto. Le auto ultratrentennali non adibite a uso professionale sono esentate dal bollo. I veicoli tra 20 e 29 anni possono invece beneficiare di una riduzione del 50% della tassa automobilistica, a condizione che siano in possesso di un certificato di rilevanza storica.
Per i veicoli più giovani inseriti nella Lista di Salvaguardia, la certificazione ai fini fiscali è oggi riconosciuta in Calabria, Lombardia, Valle d’Aosta e nella Provincia autonoma di Trento. in alternativa, la normativa consente di ottenere la certificazione di rilevanza storica anche tramite altri enti riconosciuti ai sensi dell’articolo 60 del Codice della Strada, come l’ASI, secondo le modalità previste dalle singole Regioni.
Le assicurazioni per auto storiche si differenziano dalla RC auto ordinaria perché pensate per veicoli di valore e a uso non quotidiano. Alla copertura per la responsabilità civile verso terzi possono essere abbinate garanzie come furto e incendio, atti vandalici, assistenza stradale o coperture specifiche per i danni. Dal punto di vista contrattuale, le condizioni possono variare da compagnia a compagnia: alcune prevedono un’età minima per il contraente, spesso adottano la guida libera e in molti casi non applicano il Bonus-Malus, sostituito da una classe di merito fissa.
Un esempio in questo senso è SaraVintage, la polizza di Sara Assicurazioni dedicata ai veicoli storici e di interesse storico, che consente la copertura di auto con almeno 40 anni o di modelli più recenti riconosciuti come storici, prevedendo formule cumulative e soluzioni legate a percorrenze annue ridotte.
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