Il bollo auto rappresenta uno degli obblighi fiscali principali per i proprietari di veicoli in Italia. Questa tassa di possesso è gestita dall’ACI (Automobile Club d’Italia) in collaborazione con tutte le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. In questo articolo cercheremo di dare informazioni chiare e perentorie su scadenze, calcolo dell’importo dovuto e dove pagare, esenzioni e cosa fare se si paga in ritardo. Ecco una guida completa basata sulla documentazione ufficiale 2026.
Il bollo auto è una tassa di possesso che ogni proprietario di veicolo è tenuto a pagare annualmente. La responsabilità del pagamento ricade su coloro che risultano iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) come proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, o utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente.
A partire dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono obbligati in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica dal momento della sottoscrizione del contratto fino alla sua scadenza. Analogamente, dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente hanno la medesima obbligazione esclusiva.
Sono tenuti al pagamento tutti coloro che, alla scadenza del termine utile, risultino essere proprietari o in una delle altre condizioni sopra indicate, secondo i dati riportati nei pubblici registri. Una particolarità importante riguarda la responsabilità solidale: le società di leasing e di locazione a lungo termine senza conducente rispondono solidalmente del pagamento solo nel caso in cui abbiano provveduto al versamento cumulativo in luogo degli utilizzatori.
Proprietario
Usufruttuario
Acquirente con patto di riservato dominio
Utilizzatore in leasing (locazione finanziaria)
Utilizzatore di veicolo in locazione a lungo termine senza conducente (con regole specifiche dal 2020)
Le scadenze del bollo auto seguono un calendario specifico legato alla data di immatricolazione e alla potenza del veicolo:
| Scadenza | Categorie Coinvolte |
|---|---|
| 2 febbraio 2026 | Vetture >35 KW con scadenza dicembre 2025; targhe prova; rimorchi speciali; auto storiche; quadricicli leggeri; ciclomotori |
| 2 marzo 2026 | Vetture ≤35 KW; motoveicoli; autocarri; autoveicoli speciali; trattori stradali; autobus con scadenza gennaio 2026 |
| 1° giugno 2026 | Vetture >35 KW con scadenza aprile 2026 |
| 30 giugno 2026 | Autocarri; autoveicoli speciali; trattori stradali; autobus con scadenza maggio 2026 |
| 31 agosto 2026 | Vetture ≤35 KW e motoveicoli con scadenza luglio 2026 |
| 30 settembre 2026 | Vetture >35 KW (immatricolate dal 1/1/1998) o >9 HP (immatricolate fino al 31/12/1997) con scadenza agosto 2026 |
| 2 novembre 2026 | Autocarri; autoveicoli speciali; trattori stradali; autobus con scadenza settembre 2026 |
| 1° febbraio 2027 | Vetture >35 KW con scadenza dicembre 2026 |
Il bollo per i veicoli di prima immatricolazione deve essere pagato entro il mese di immatricolazione. Tuttavia, se l’immatricolazione avviene negli ultimi 10 giorni del mese, il pagamento può essere effettuato entro il mese successivo, mantenendo comunque la decorrenza dal mese di immatricolazione.
Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, il pagamento nel mese successivo è possibile per tutti i veicoli immatricolati senza applicazione di sanzioni e interessi.
Nella Regione Lombardia e nella Regione Piemonte, il primo pagamento della tassa per i veicoli di nuova immatricolazione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. I rinnovi successivi seguono il mese anniversario di immatricolazione.
L’importo del bollo dipende principalmente da due fattori: la norma di emissione del veicolo (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) e la potenza del motore espressa in kilowatt (KW). La norma di emissione e la potenza del motore sono indicate sulla carta di circolazione.
Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, gli importi sono calcolati moltiplicando i valori unitari per il numero di KW di potenza. Per i veicoli con potenza superiore ai 100 KW, il calcolo prevede un importo base per i primi 100 KW e un addizionale per ogni KW eccedente i 100.
| Norma Euro | Fino a 100 KW (€/anno) | Oltre 100 KW – Addizionale (€/KW) |
|---|---|---|
| Euro 0 | 3,00 | 4,50 |
| Euro 1 | 2,90 | 4,35 |
| Euro 2 | 2,80 | 4,20 |
| Euro 3 | 2,70 | 4,05 |
| Euro 4, 5, 6 | 2,58 | 3,87 |
Per i pagamenti frazionati (non annuali), è necessario utilizzare i valori unitari riportati nelle colonne apposite, moltiplicarli per il numero di KW, dividere per 12 e moltiplicare per il numero di mesi di pagamento.
Il bollo auto varia significativamente in base alla regione di residenza del proprietario. Ecco le principali differenze:
Per i motocicli oltre 50 cc, il sistema di tassazione prevede sia una tassa fissa per i motocicli fino a 11 KW (o 15 CV), sia un’addizionale per quelli di potenza superiore.
| Norma Euro | Fino a 11 KW (€) | Addizionale >11 KW (€/KW) |
|---|---|---|
| Euro 0 | 26,00 | 1,70 |
| Euro 1 | 23,00 | 1,30 |
| Euro 2 | 21,00 | 1,00 |
| Euro 3 e successivi | 19,11 | 0,88 |
Anche i motocicli hanno variazioni regionali significative. Per esempio, nella Provincia Autonoma di Bolzano le tariffe sono sensibilmente inferiori (23,40€ per Euro 0 fino a 11 KW contro i 26,00€ della media).
A livello nazionale, i veicoli con alimentazione esclusiva elettrica godono di un quinquennio di esenzione a decorrere dall’immatricolazione. Dopo i 5 anni, la tassa è ridotta del 75%.
Tuttavia, alcune Regioni offrono agevolazioni ancora più importanti:
Per i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o GPL, la tassa è ridotta del 75% a livello nazionale.
I veicoli con alimentazione doppia (esclusiva o mista) elettrica, a metano, a GPL o a idrogeno mantengono le tariffe vigenti nel 2006, senza applicazione di sovrattassa oltre i 100 KW. Questa disposizione vale sia per i veicoli omologati con tali caratteristiche dalla fabbrica, sia per quelli dotati di sistema di doppia alimentazione in seguito.
Il superbollo è un’addizionale erariale introdotta nel 2012 per i veicoli ad alta potenza. L’importo è di 20,00€ per ogni kilowatt di potenza superiore ai 185 KW.
La tassa è progressivamente ridotta con l’invecchiamento del veicolo:
Il superbollo non è dovuto nel caso in cui il veicolo sia esentato dalla tassa automobilistica ordinaria.
Per il pagamento del superbollo, l’ACI mette a disposizione un modulo F24 compilabile automaticamente nella sezione “calcolo del bollo e del superbollo” del suo sito ufficiale. Per i residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, il modulo è disponibile in versione italiana e tedesca.
Per assistenza e informazioni in materia di superbollo, è necessario rivolgersi agli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate competenti in base alla propria residenza.
A partire dal 1° gennaio 2020, i pagamenti della tassa automobilistica avvengono esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA. Le modalità di pagamento disponibili includono:
Il costo dell’operazione dipende dalla modalità di pagamento e dal punto di servizio scelti. È consigliabile verificare le tariffe presso il singolo intermediario prima di procedere.
Riduzioni per domiciliazione bancaria
Nelle Regioni Campania e Lazio, gli importi sono ridotti del 10% in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria. In Lombardia la riduzione è del 15%.
Gli automobilisti che pagano il bollo in ritardo possono regolarizzare la propria posizione con sanzioni minime utilizzando il cosiddetto “ravvedimento operoso“, disciplinato dall’articolo 13 del Decreto legislativo n. 472/1997, come modificato dal D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
A seguito della revisione del sistema sanzionatorio nel giugno 2024, vigono due regimi di sanzioni diversi a seconda se la violazione è stata commessa prima o dopo il 31 agosto 2024.
| Periodo di ritardo | Versamento |
|---|---|
| Entro 15 giorni (ravvedimento veloce) | Importo bollo auto + 0,08% al giorno |
| Dal 16° al 30° giorno (ravvedimento breve) | Importo bollo auto + 1,25% |
| Dal 31° al 90° giorno (ravvedimento medio) | Importo bollo auto + 1,39% |
| Dal 91° giorno fino a 1 anno (ravvedimento lungo) | Importo bollo auto + 3,13% |
| Oltre 1 anno | Importo bollo auto + 3,75% |
| Periodo di ritardo | Versamento |
|---|---|
| Entro 15 giorni (ravvedimento veloce) | Importo bollo auto + 0,1% al giorno |
| Dal 16° al 30° giorno (ravvedimento breve) | Importo bollo auto + 1,50% |
| Dal 31° al 90° giorno (ravvedimento medio) | Importo bollo auto + 1,67% |
| Dal 91° giorno fino a 1 anno (ravvedimento lungo) | Importo bollo auto + 3,75% |
| Oltre 1 anno e entro 2 anni | Importo bollo auto + 4,29% |
| Oltre 2 anni fino a notifica di atti di accertamento | Importo bollo auto + 5% |
Interessi sul ritardo
Gli interessi maturano giorno per giorno secondo tassi variabili per anno. A partire dal 1° gennaio 2026, l’interesse è dell’1,60% annuo.
Particolarità nella Provincia Autonoma di Trento
La Provincia Autonoma di Trento ha esteso il termine per il ravvedimento operoso fino alla notificazione dell’atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni. In nessun caso il ricevimento di un avviso bonario che invita il contribuente all’adempimento tardivo costituisce ostacolo al ravvedimento.
Rimorchi e veicoli speciali
Una disposizione particolare riguarda i rimorchi adibiti al trasporto di cose: la tassazione non è più basata sulla portata dei singoli rimorchi, bensì sul peso massimo rimorchiabile dalle automotrici (massa rimorchiabile), secondo quanto stabilito dall’articolo 6 della legge n. 488/1999.
Il bollo auto è un’obbligazione fiscale complessa, caratterizzata da molteplici variabili che incidono direttamente sull’importo dovuto. La potenza del veicolo, la norma di emissione, la Regione di residenza e il tipo di alimentazione sono tutti fattori che determinano il costo finale. Le scadenze devono essere rigorosamente rispettate, anche se il ravvedimento operoso offre una via per regolarizzare i pagamenti tardivi con sanzioni contenute. Per chi utilizza veicoli ecologici, le agevolazioni offerte, soprattutto in Lombardia e Piemonte per i veicoli completamente elettrici, rendono questa opzione sempre più conveniente dal punto di vista fiscale.
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