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Il Tar della Lombardia sentenzia: valgono le certificazioni di Aci Storico sulle auto ultraventennali

di Redazione - 10/07/2025

Testo di Marco Di Pietro

Con sentenza n. 2543/2025 il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia si è pronunciato sul ricorso che l’Automotoclub Storico Italiano aveva presentato, chiedendone l’annullamento, in merito alla Risoluzione n. 2 del 2021 della Regione Lombardia che riconosce il ruolo del Registro Aci Storico nell’assegnazione dell’interesse storico e collezionistico ai veicoli con età compresa tra i 20 e i 29 anni presenti nella Lista di Salvaguardia e iscritti ai Registri Aci Storico. Iscrizione che è finalizzata all’ottenimento dell’esenzione dal pagamento del bollo (che in Lombardia è al 100% per i veicoli storici).

Piena legittimità del ruolo di Aci Storico

Il Tar ha respinto il ricorso dell’Asi e ha confermato la piena legittimità del ruolo di Aci Storico come certificatore dei veicoli di interesse storico e collezionistico e la validità del concetto di “Lista di Salvaguardia” che seleziona solamente alcune delle auto ultraventennali (ma con meno di 30 anni) secondo principi oggettivi basati sulle caratteristiche di rilievo tecnico, stilistico, storico ma anche in relazione al numero di esemplari sopravvissuti in circolazione. Come è noto, Aci Storico ha introdotto il concetto di “Lista di Salvaguardia” per limitare il proliferare dei benefici fiscali e di circolazione ad auto vecchie, insicure e inquinanti tuttora circolanti (sono più di 10 milioni quelle con oltre 20 anni regolarmente sulle strade italiane), che in realtà vengono utilizzate per la mobilità quotidiana e non secondo criteri esclusivamente amatoriali.

Il ruolo di Aci Storico nella certificazione dell’interesse storico e collezionistico

Anche il Tar della Lombardia, dunque, ha confermato ancora una volta la legittimità di Aci Storico nella certificazione dell’interesse storico e collezionistico, previa verifica tecnica e documentale, e il suo importante ruolo di ente preposto a valorizzare il patrimonio storico. Sono state quindi rigettate le argomentazioni dell’Asi che contestavano la compatibilità della Risoluzione di Regione Lombardia con i principi costituzionali di eguaglianza e la competenza esclusivamente statale in materia tributaria.

I Giudici Amministrativi del Tar Marco Bignami (Presidente), Fabrizio Fornataro (Consigliere ed Estensore) e Mauro Gatti (Consigliere), oltre a legittimare le finalità perseguite da Regione Lombardia attraverso la Risoluzione 2/2021 e da Aci Storico, hanno riconosciuto che il provvedimento si inserisce a pieno titolo nei limiti di manovrabilità tributaria riconosciuti alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale in materia di tasse automobilistiche e relative esenzioni.

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