L’articolo 172 del Codice della Strada italiano stabilisce in modo chiaro e inequivocabile che l’uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio per tutti coloro che si trovano a bordo di un veicolo, a prescindere dalla posizione del sedile. Questa norma riguarda un’ampia gamma di veicoli, dalle comuni automobili (categoria M1) agli autobus (categorie M2 e M3), dai quadricicli leggeri (categoria L6e) ai veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3).
Nel caso di passeggeri maggiorenni, la responsabilità per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza ricade direttamente su di loro. Ciò significa che, se un passeggero maggiorenne viene sorpreso senza cintura allacciata, sarà lui stesso a dover pagare la multa, che può variare da un minimo di 83 euro a un massimo di 332 euro. Oltre alla sanzione pecuniaria, al trasgressore verranno decurtati 5 punti dalla patente di guida.
La situazione cambia quando si tratta di passeggeri minorenni. In questo caso, la responsabilità per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza ricade sul conducente del veicolo. La legge prevede che il conducente sia responsabile della sicurezza dei minori a bordo e, pertanto, è tenuto a far rispettare l’obbligo di allacciare le cinture. La stessa responsabilità ricade sul conducente anche nel caso in cui a bordo siano presenti altri adulti che non si assumono la responsabilità di far rispettare la norma al minore.
Anche se il conducente non può essere multato se un passeggero maggiorenne si rifiuta di allacciare la cintura, ha comunque l’obbligo di esigere che tutti i passeggeri la indossino. In caso di incidente, la mancata osservanza di questo obbligo potrebbe comportare per il conducente una corresponsabilità per i danni subiti dai passeggeri che non indossavano la cintura.
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la responsabilità del proprietario del veicolo. Anche se non era alla guida al momento dell’infrazione, il proprietario del veicolo è comunque obbligato in solido al pagamento della multa se il passeggero che ha commesso l’infrazione non effettua il pagamento.
Questo significa che, in caso di mancato pagamento da parte del passeggero, lo Stato può rivalersi sul proprietario del veicolo per ottenere il pagamento della sanzione. Questa norma si applica anche se il proprietario del veicolo non era presente al momento dell’infrazione e non era a conoscenza del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero.
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