In città gli autovelox possono essere posti esclusivamente su strade catalogate come "di scorrimento" e che dispongano quindi di una banchina. Nel caso i sistemi di rilevamento mobili siano invece posizionati in aree che non corrispondono a queste caratteristiche, le multe per eccesso di velocità non contestate immediatamente dalle Forze dell'Ordine sono da ritenersi non valide e quindi impugnabili.
Lo ha stabilito in una sentenza (numero 16622/19, depositata il 20 giugno 2019) la Corte Suprema di Cassazione, dirimendo un contenzioso nato a Firenze.
Responsabilità del Prefetto
I giudici di piazza Cavour ritengono illeggittimi i provvedimenti dei Prefetti che autorizzano l'installazione di autovelox mobili in ambito urbano su strade che non dispongano di una banchina, cioè uno spazio interno alla sede stradale ma esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni oppure alla sosta d'emergenza, come stabilito dalla legge vigente.
Secondo l'articolo 2 del Codice della Strada solo le strade che hanno questa caratteristica possono essere catalogate come "di scorrimento" e sono eleggibili per ospitare quindi un punto non fisso di controllo della velocità. In tutti gli altri casi il provvedimento - se non contestato immediatamente - è da ritenersi nullo.