Ultimo aggiornamento  31 maggio 2023 05:29

Disabili, il contrassegno è europeo.

Paolo Borgognone ·

Nuovo Contrassegno Europeo

A partire dal 15 settembre 2012 l’Italia, adeguandosi alla normativa europea, ha disposto l’entrata in vigore del nuovo contrassegno di parcheggio per disabili “europeo” – di colore blu - che ha sostituito il “tagliando arancione” in uso per molti anni nel nostro Paese. Dal 2015, poi, si è passati in via definitiva al Contrassegno Unificato Disabili Europeo. Uguali sono rimasti i criteri di assegnazione, la durata e le modalità di esposizione che ora riassumeremo.

Il contrassegno viene rilasciato dal proprio Comune, dietro presentazione di una certificazione medico-legale della ASL che attesti i requisiti del richiedente secondo quanto previsto dal Codice della Strada. Sono previste eccezioni per le persone con capacità deambulatorie sensibilmente ridotte, che possono ottenere il contrassegno senza ulteriore visita medico legale. Altra eccezione è rappresentata dai grandi invalidi di guerra e dai “ciechi assoluti” che devono presentare solo i documenti comprovanti il requisito, senza ulteriore certificazione della ASL.

Il tagliando ha validità di 5 anni in tutti i casi tranne quelli in cui la disabilità sia soltanto temporanea. Il nuovo contrassegno rettangolare presenta sul lato frontale – quello che va esposto nella parte anteriore del veicolo cosi da essere facilmente controllato- il simbolo internazionale della disabilità, la data di scadenza, il numero di concessione, il Comune che lo ha rilasciato, la dicitura “parcheggio disabili” in tutte le lingue della Unione europea.

Sul lato posteriore – invece – si trovano i dati sensibili del titolare, compresa la foto tessera, la firma e una dicitura che conferma il diritto di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste nello Stato della Unione europea in cui si trova.

Le modalità di sosta e circolazione

In Italia e nel resto d’Europa il certificato consente la sosta gratuita nei parcheggi riservati ai disabili, con l’eccezione di quelli riservati su concessione sui quali non si può sostare se non si è titolari di quella specifica concessione; sosta gratuita illimitata nelle aree di parcheggio a tempo determinato; sosta gratuita nei parcheggi a pagamento (strisce blu con tariffa oraria) salvo diverse disposizioni comunali; sosta nelle zone di divieto o limitazione di sosta (ma non di fermata) purché non si intralci la circolazione; circolazione nelle aree pedonali e ZTL, se ammessa la circolazione di veicoli di pubblica utilità; circolazione nelle corsie preferenziali; circolazione anche in caso di blocchi del traffico.

Non si può – in ogni caso – sostare dove vige il divieto di fermata, nelle zone di rimozione forzata, in corrispondenza di punti pericolosi e degli incroci, in seconda fila, sul marciapiedi, sulle piste ciclabili, nelle aree riservate ai mezzi pubblici e alla polizia, nelle zone di carico e scarico merci, nelle ZTL e nelle aree pedonali quando non sia consentito l’accesso ai veicoli di pubblica utilità.

In ogni caso, considerate le differenze tra i vari Paesi, è consigliabile informarsi prima su quali siano le regole locali e di copiare il testo relativo al diritto di parcheggio nella lingua del Paese UE in cui si soggiorna.
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