Ultimo aggiornamento  27 marzo 2023 23:17

Omicidio stradale, carcere duro e addio patente.

Marina Fanara ·

L’omicidio stradale e le lesioni stradali gravi e gravissime sono diventati due nuove fattispecie di reato colposo. Lo ha stabilito la legge n.41 del 23 marzo 2016, pubblicata in G.U. n.70 del 24 marzo 2016 che, come spiega la circolare esplicativa del ministero dell’Interno, ha apportato modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura penale e al Codice della Strada. Le principali novità sono:

Incidente mortale

L’omicidio stradale viene punito in maniera proporzionale alla gravità delle infrazioni al Codice commesse dal conducente che ha provocato il sinistro mortale. Tre le categorie individuate dal legislatore:

  1. Ipotesi base (art. 589 bis del Codice penale): chiunque provochi la morte di una persona violando le norme del Codice della strada, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni.
  2. Ebbrezza media e droga: nel caso in cui viene riscontrato un tasso alcolemico moderato (da 0,8 a 1,5 grammi/litro) e/o l’assunzione di droga, il responsabile del sinistro mortale è soggetto alla reclusione da 5 a 10 anni. In questo caso, l’arresto in flagranza è facoltativo ed è prevista la revoca della patente per 15 anni.
    Comportamenti spericolati: la norma stabilisce il carcere, da 5 a 10 anni, e la revoca della patente per 10 anni, per chi provoca omicidio stradale a causa di queste infrazioni al Codice:
    - eccesso di velocità: su strade urbane quando si marcia a una velocità oltre il doppio rispetto a quella consentita e comunque superiore ai 70 chilometri/orari; su strade extraurbane, se si superano i limiti di almeno 50 chilometri
    - Passaggio col rosso e guida contromano
    - Sorpasso vietato (in presenza di linea continua con invasione della corsia opposta o di passaggio pedonale) e inversione di marcia (in prossimità di incroci, curve e dossi con scarsa visibilità).
  3. Ebbrezza grave e droga: per chi, sotto effetto di alcol oltre 1,5 grammi/litro e/o di stupefacenti, provoca un sinistro mortale è previsto il carcere da 8 a 12 anni, con l’arresto obbligatorio in flagranza di reato e la revoca della patente per la durata di 15 anni.

Omicidio plurimo

Se le vittime sono più di una o nel caso in cui ci siano uno o più feriti, per il conducente responsabile del sinistro scattano le aggravanti di pena che prevedono fino a un massimo di 18 anni di carcere.

Conducenti professionali

Per i camionisti e gli autisti professionali di pullman e bus vengono applicate le aggravanti di pena previste per i casi più gravi di omicidio stradale o sinistro con lesioni. Se, per esempio, il conducente guida sotto moderato effetto di alcol (0,8-1,5 grammi/litro) e provoca un incidente mortale, scattano le pene previste in caso di forte ebbrezza: carcere fino a 12 anni, arresto in flagranza di reato obbligatorio e revoca della patente per 15 anni (30 in caso di fuga).

Arresto immediato

L’arresto in flagranza di reato è sempre previsto in caso di omicidio stradale: obbligatoriamente se il conducente responsabile è sotto forte stato di ebbrezza o di droghe, mentre è facoltativo in caso di ebbrezza moderata (0,8-1,5 grammi/litro) e se l’incidente è avvenuto a causa di comportamenti particolarmente pericolosi che prevedono il carcere da 5 a 10 anni. In caso di omicidio plurimo o con un morto e uno o più feriti, il fermo in flagranza può diventare obbligatorio se le violazioni commesse sono particolarmente gravi. Nei suddetti casi, l’arresto in flagranza è consentito anche se il responsabile si ferma a prestare soccorso.

Lesioni gravi e gravissime

È una delle principali novità del nuovo provvedimento: chi, per propria responsabilità ferisce in maniera grave o gravissima una persona, è soggetto a pene più severe in proporzione alla gravità delle violazioni commesse. E non potrà evitare il processo, perché il procedimento scatterà d’ufficio e non più esclusivamente a seguito di una denuncia di parte. Secondo la norma, chi ubriaco (sopra 1,5 grammi/litro di alcol) o drogato ferisce in maniera grave o gravissima una persona è soggetto alla reclusione: rispettivamente, da 3 a 5 anni e da 4 a 7 anni. Inasprimento delle pene anche per il conducente moderatamente ubriaco (da 0,8 a 1,5 grammi/litro) o per aver effettuato manovre molto pericolose (eccesso di velocità, passaggio col rosso, sorpasso vietato,…): prevista la detenzione da un anno e mezzo a 3 anni per ferimento grave e da 2 a 4 anni per lesioni gravissime. Si rammenta che per lesioni gravi si intendono malattie la cui prognosi supera i 40 giorni. Le lesioni gravissime comprendono invece tutti i danni psicofisici irreversibili come, per esempio, la perdita di un senso o di un organo, l’invalidità di uno o più arti, gravi disfunzioni cognitive, deformazione del volto e qualsiasi invalidità o handicap permanente.

Aggravanti

Nell'omicidio stradale e in caso di incidente con lesioni gravi e gravissime scattano sempre e comunque delle aggravanti di pena per: guida senza patente, veicolo senza assicurazione (se di proprietà del conducente responsabile del sinistro) e omissione di soccorso o fuga.

Fuga

Se il responsabile dell’incidente scappa, è sempre consentito l’arresto con l’aumento della pena da uno a due terzi. In linea generale, l’incremento di pena è almeno di 5 anni di carcere in caso di omicidio e almeno di 3 anni in caso di lesioni.

Concorso di colpa

Se il sinistro è stato provocato anche per corresponsabilità della vittima o di terzi scatta uno sconto di pena che può arrivare fino alla metà.

Test coattivi

In caso di incidente mortale o con feriti gravi o gravissimi, se il conducente responsabile del sinistro rifiuta di sottoporsi al test dell’alcol o agli esami per verificare l’assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, la polizia può procedere coattivamente agli accertamenti. È sufficiente un’autorizzazione (anche “a voce”) del Pubblico ministero, soprattutto nel caso in cui gli agenti abbiano fondato sospetto di un’alterazione dello stato psicofisico dell’automobilista e ritengano che un ritardo nello svolgimento dei test potrebbe compromettere l’indagine.

Revoca della patente

In tutti i casi contemplati dalla nuova legge è prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente che scatta automaticamente in caso di condanna e patteggiamento anche con la condizionale. La durata varia da un minimo di 5 anni (in presenza di feriti gravi e gravissimi) a 15 anni (quando il sinistro è mortale). La revoca del documento di guida si allunga ulteriormente in caso di fuga del responsabile dell’incidente e può arrivare fino a 30 anni per l’omicidio stradale.

Più tempo per la prescrizione

Sono stati raddoppiati i termini di prescrizione.

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